Tirocini in Veneto

Sono regolati dalla Nuova Disciplina: DGR 1816 del 7 novembre 2017 a cura della Direzione Lavoro della Regione del Veneto.

JOB & SCHOOL SOC. COOP. si occupa esclusivamente dell’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (vedi n. 5). Tale Servizio è a pagamento.

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Tirocini avviati

  • 1. Che cosa è un tirocinio?
    I termini tirocinio, stage, work experience o, i meno usati, internship, traineeship, work placement indicano sempre la medesima realtà: un’esperienza formativa che si svolge in un ambiente di lavoro. È il tirocinio, pertanto, una misura formativa di politica del lavoro finalizzata a far acquisire al soggetto coinvolto (il tirocinante) nuove competenze, conoscenze e abilità. La formazione del tirocinante avviene in situazione lavorativa, mediante l’affiancamento di una persona esperta: si impara vedendo fare, provando e mettendo in pratica. Il tutto si svolge sotto la regia di un terzo soggetto con adeguata competenza di orientamento al lavoro e formazione: il soggetto promotore.
  • 2. Da quando si applica la nuova disciplina?
    La disciplina dei tirocini approvata con DGR 1816 del 7 novembre 2017 è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Tutti i tirocini che prevedono una data di avvio successiva al 1° gennaio 2018 devono seguire unicamente la disciplina della DGR 1816/2017 e non più la DGR 1324/2013. Le convenzioni sottoscritte prima dell’entrata in vigore del 1° gennaio 2018 dovranno essere adeguate alla nuova disciplina prima dell’avvio di nuovi tirocini previsti in convenzione. Per i tirocini attivati all’interno dei programmi avviati con le DGR 840/2015 e DGR 1358/2015 si continua ad applicare la disciplina della DGR 1324/2013 utilizzando però i modelli di convenzione, di progetto individuale di tirocinio, dossier individuale e attestazione finale di tirocinio approvati ai sensi della nuova disciplina
  • 3. A quali tirocini si applica la disciplina DGR 1816/2017?
    La nuova disciplina regola lo svolgimento di tutti i tirocini extracurriculari che si svolgono in Veneto presso un soggetto ospitante con sede operativa ubicata nel territorio del Veneto e nei casi in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante abbia la sede legale in Veneto e scelga di utilizzare la presente disciplina anche per tirocini attivati in altre regioni italiane. Viceversa la nuova disciplina non si applica per i tirocini che si realizzano in Veneto nel caso in cui il datore di lavoro/soggetto ospitante abbia la sede legale in altra regione e opti per la disciplina della regione ove è situata la sede legale. Tale facoltà di scelta tra diverse discipline di tirocinio è ammessa solo per soggetti ospitanti aventi sede legale e sede operativa in più regioni. Ai soggetti promotori non è concessa tale facoltà. Solamente i Servizi per l’Impiego del Veneto, le Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell’AFAM, le Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale, che hanno titolo a promuovere tirocini in Veneto è concesso promuovere tirocini fuori regione Veneto, ma utilizzando la disciplina del luogo ove si svolge il tirocinio. Sotto l’aspetto della tipologia del tirocinio, sono esclusi dalla DGR 1816/17 i tirocini curricolari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l’accesso alla professione disciplinati da specifiche normative di settore, i tirocini per i migranti extracomunitari nonché i tirocini transnazionali, realizzati nell’ambito di programmi comunitari. I tirocini di inclusione sociale rimangono disciplinati ai sensi della DGR 1406 del 9.09.2016
  • 4. Cosa deve fare un soggetto promotore con sede legale fuori dal territorio regionale quando attiva un tirocinio presso una sede ospitante in Veneto?
      Deve seguire la disciplina per i tirocini della Regione del Veneto. La facoltà di scegliere la disciplina regionale della sede legale è riconosciuta solo al soggetto ospitante i tirocini, non al soggetto promotore. Le dovute comunicazioni obbligatorie del progetto formativo e di avvio del tirocinio devono essere effettuate al servizio CO del Veneto anche se il soggetto promotore ha accentrato le comunicazioni su servizi informatici di altre regioni.
  • 5. Quali tipologie di tirocinio extracurricolare sono attivabili?
      I tirocini “extracurriculari”, si distinguono in:

    • tirocini formativi e di orientamento: tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
    • tirocini estivi e di orientamento: tirocini extracurriculari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o post laurea, o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado, o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi.
    • tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: i tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione;

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  • 6. Quando è attivabile un tirocinio di inserimento lavorativo?
    Il tirocinio di inserimento lavorativo può essere attivato a favore di soggetti in stato di disoccupazione, sospesi in cassa integrazione guadagni e anche occupati a rischio di disoccupazione (in tale ultima tipologia di lavoratori si ricomprendono i lavoratori che hanno già ricevuto la comunicazione di licenziamento, e sono ancora in pendenza del periodo di preavviso) e occupati veri e propri. In questo caso poiché la disciplina stabilisce che non si possa attivare un tirocinio con orario settimanale inferiore a metà dell’orario previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro ove si svolge il tirocinio e che complessivamente (orario di tirocinio settimanale e orario del rapporto di lavoro in essere) non si superi i limiti settimanali di 48 ore, lo stato di lavoratore occupato deve derivare da un rapporto di lavoro necessariamente part-time. Può essere avviata in tirocinio qualsiasi persona, qualunque sia la sua posizione rispetto il mercato del lavoro. I soggetti privi di lavoro e non formalmente disoccupati, anche inoccupati, devono comunque, essendo il tirocinio una misura di politica attiva del lavoro, acquisire lo status di disoccupato prima che sia attivato a loro favore il tirocinio.
  • 7. È possibile attivare un tirocinio per un soggetto occupato?
    Sì. Tuttavia il tirocinio deve prevedere un orario minimo del 50% rispetto a quello dell’orario pieno previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e considerando che settimanalmente, ai sensi del D.lgs 66/2003, non si possono superare complessivamente (orario lavoro dipendente + orario di tirocinio) le 48 ore, il tirocinante non potrà che essere occupato part-time a circa metà orario. Nel caso il soggetto ospitante non applichi alcun CCNL si considera un orario settimanale di 40 ore. Se il lavoratore è in sospensione o a rischio di disoccupazione, senza obbligo di prestare l’attività lavorativa, il tirocinio può essere comunque attivato. Nel caso il tirocinante sia un lavoratore autonomo, l’impegno orario previsto dal tirocinio può essere pari all’orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante per i lavoratori con contratto “full time”.
  • 8. Qual è la durata minima di un tirocinio?
    2 mesi. Se però il tirocinio è svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente la durata minima è ridotta ad un mese e se si tratta di tirocinio estivo e di orientamento di studenti la durata minima è di 14 giorni.
  • 9. Qual è la durata massima di un tirocinio?
    La durata massima è di 6 mesi, proroghe comprese, per i tirocini formativi e di orientamento e per i tirocini di inserimento lavorativo. La durata massima dei tirocini estivi e di orientamento è di 3 mesi, proroghe comprese. È possibile attivare tirocini di inserimento lavorativo che prevedono una durata superiore ai 6 mesi se coinvolgono determinate categorie di persone e purché una Pubblica amministrazione ne condivida la realizzazione del percorso di tirocinio. Durata massima di 18 mesi, elevabili a 24 nell’ambito di convenzioni art. 11 legge 68/99, a favore di disabili iscritti alla legge 68/99; – Durata massima di 12 mesi, proroghe comprese, per soggetti in condizione di svantaggio; – Durata massima di 9 mesi, proroghe comprese, per categorie particolari di soggetti svantaggiati.
  • 10. Quanto deve durare un tirocinio?
    All’interno dei limiti stabiliti di durata minima e massima la durata prevista deve essere congrua con gli obiettivi formativi da conseguire nel periodo. Il soggetto che è responsabile di tale valutazione è il soggetto promotore, in quanto garante dell’esperienza formativa. Gli obiettivi devono essere ritenuti significativi per essere raggiunti in almeno 2 mesi e viceversa non sovrabbondanti, esagerati per un loro conseguimento in 6 mesi.
  • 11. È possibile sospendere il tirocinio per un periodo di tempo?
    Sì. Vi è una sospensione del tirocinio che si prevede già al momento dell’avvio del tirocinio ed è nel caso di fermo delle attività da parte dell’azienda/soggetto ospitante per il periodo di ferie. Tale periodo è considerato neutro ai fini della durata massima di tirocinio e per tale periodo non è dovuta l’indennità di partecipazione. Tale ipotesi di sospensione è applicabile solo se prevista prima dell’attivazione del tirocinio, non in un momento successivo. Vi è invece sospensione del tirocinio quando per malattia o infortunio di lunga durata che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, o di astensione obbligatoria per maternità, il tirocinante non può svolgere l’esperienza formativa. In questi casi il tirocinio è sospeso e può riprendere al termine del periodo per il periodo corrispondente la sospensione. Al verificarsi di una delle 3 suddette fattispecie il soggetto ospitante invia, entro 5 giorni dall’evento o notizia di una delle cause di sospensione, comunicazione e idonea documentazione al soggetto promotore facendo presente la volontà di riprendere il tirocinio una volta terminato il periodo di sospensione. Dal punto di vista informatico la sospensione è trattata sul sistema delle CO come se fosse una proroga. Durante la sospensione non vi è obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione.
  • 12. È possibile sospendere il tirocinio per consentire al tirocinante la partecipazione ad un’attività formativa?
    Tale ipotesi è possibile, ma non produce un differimento dei termini, è sospeso solo l’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione al tirocinio. Il periodo formativo deve essere previsto nel progetto formativo di tirocinio, con formazione erogata totalmente all’esterno del contesto aziendale del soggetto ospitante. La partecipazione alla formazione esterna deve essere debitamente documentata. I contenuti della formazione devono essere coerenti con il progetto di tirocinio, riguardare argomenti collegati. La formazione non deve essere relativa alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che, se dovuta, occorre che sia effettuata prima dell’inizio del periodo di tirocinio. Nel caso si sia deciso di realizzare un periodo formativo in contesto formale successivamente all’avvio del tirocinio, la sospensione del tirocinio deve essere formalizzata con una modifica del progetto. Dal punto di vista procedurale nella comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio si deve riportare come data inizio e termine il primo e l’ultimo giorno di tirocinio, prescindendo da eventuali momenti formativi erogati prima o dopo il tirocinio stesso. Nel progetto formativo inserito nel sistema delle comunicazioni obbligatorie per essere associato alla comunicazione obbligatoria di avvio si deve dar conto, nel campo note, del periodo di formazione esterna che sospende l’esperienza di tirocinio in modo tale che sia giustificata la mancata presenza nell’ambiente di lavoro; Nel caso invece si sia concordato tra soggetto ospitante, tirocinante e promotore di svolgere un periodo formativo esterno durante l’esperienza di tirocinio, la proroga è possibile solo nei limiti massimi di tirocinio attivabile.
  • 13. Quand’è prorogabile un tirocinio?
    È possibile prorogare un tirocinio solo nel caso in cui il tirocinio attivato è di durata inferiore al limite massimo stabilito. Tra il tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno lavorativo di interruzione. Se vi fosse interruzione non si tratterebbe di proroga, ma di ripetizione del tirocinio che è vietata. La proroga, salvo i casi di infortunio, malattia e gravidanza obbligatoria, si giustifica solo per 2 motivi:

    1. Non sono stati raggiunti gli obiettivi formativi nel termine inizialmente previsto e considerato congruo;
    2. Si ritiene opportuno ampliare i contenuti formativi del tirocinio con nuove attività.

    Il soggetto ospitante, in accordo con il tirocinante, deve inviare (in forma scritta) al soggetto promotore la richiesta di proroga. Per consentire a quest’ultimo di valutare la ragionevolezza dei motivi che sottostanno alla proroga, la richiesta deve essere fatta pervenire al promotore entro 15 giorni dal termine previsto di tirocinio. Tale termine ha natura ordinatoria. Il promotore può prendere in considerazione richieste di proroga trasmesse successivamente a tale termine, ma non può essergli addebitata colpa nel caso non disponga la proroga. La richiesta di proroga deve essere caricata sul sistema delle comunicazioni obbligatorie come modifica del progetto e inviata la comunicazione di proroga sul sistema delle CO almeno il giorno prima dell’inizio della proroga, o il giorno di termine del tirocinio da prorogare.

  • 14. Quando può e deve essere interrotto il tirocinio?
    Su iniziativa del tirocinante il tirocinio può essere interrotto prima della scadenza indicata nel progetto formativo e nella comunicazione di avvio del tirocinio, dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Su iniziativa del soggetto ospitante o del soggetto promotore, il tirocinio può essere interrotto in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, mediante idonea comunicazione oppure in caso di riscontrata impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi precisati nel progetto nel periodo residuo dell’esperienza. Al tirocinante non è rilasciata l’attestazione finale di tirocinio se non ha partecipato ad almeno il 70% della durata di tirocinio prevista nel progetto formativo.
  • 15. Si può ripetere il tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante?
    No, neanche per profili professionali diversi e nemmeno se promosso con tipologie diverse di tirocinio: formativo di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo e viceversa.

    Fanno eccezione i tirocini estivi di orientamento e i tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 1406/2016. Il tirocinio promosso a favore dei soggetti di cui ai punti 11, 12 e 15 dell’art. 1 della DGR 1816/17 può essere ripetuto solo se una Pubblica amministrazione che ha in carico il soggetto in tirocinio attesta che per non compromettere le finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale è opportuno ripetere l’esperienza. In tal caso il tirocinio non è da considerare quale misura di politica attiva, ma assistenziale socio-sanitaria. I programmi regionali possono stabilire deroghe al divieto di ripetibilità del tirocinio per i soggetti di cui al punto 13 dell’art. 1 della DGR 1816/17.

    Non è possibile attivare un tirocinio per soggetti che hanno avuto precedentemente un rapporto di lavoro dipendente, collaborazione o incarico (prestazione di servizi) con Il medesimo datore di lavoro/soggetto ospitante prima che siano decorsi 24 mesi dal termine del rapporto, collaborazione o incarico. Ugualmente non è possibile attivare un tirocinio nel caso un soggetto abbia svolto lavoro accessorio per una durata superiore a 30 giorni anche non consecutivi nell’arco degli ultimi 6 mesi. Si ritiene che tale divieto non si configuri nell’eventualità il rapporto di lavoro, collaborazione o incarico abbia avuto una durata non superiore a 30 giorni, anche non consecutivi, negli ultimi 6 mesi. Il divieto di ripetibilità viene meno decorsi 24 mesi dal termine del rapporto di lavoro, collaborazione, incarico e anche di tirocinio.

  • 16. Il tirocinio deve essere interrotto per variazione del soggetto ospitante?
    In caso di variazione del soggetto ospitante dovuta, ad esempio, a fusione, incorporazione, cessione dell’unità operativa dove si svolge il tirocinio, il tirocinio può continuare a condizione che il nuovo soggetto giuridico ospitante dichiari al soggetto promotore che gli obiettivi fissati nel progetto formativo sono perseguibili e attuabili, che gli impegni assunti in convenzione dal precedente soggetto giuridico sono fatti propri dal nuovo soggetto, e inoltre sia comunicato al soggetto promotore la nuova Pat INAIL e il nominativo del tutor aziendale, se cambiato. Nella comunicazione obbligatoria in cui è dichiarato il transito dei dipendenti da un’azienda ad un’altra per effetto delle suddette vicende devono essere inseriti anche i tirocinanti che continuano la loro esperienza formativa presso il nuovo soggetto giuridico.
  • 17. Si può fare tirocinio per qualsiasi profilo professionale?
    No. Solo i tirocini attivati a favore di soggetti disabili o in condizione di svantaggio o minori in dispersione scolastica, con finalità terapeutiche e riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo, potranno prevedere lo svolgimento di attività elementari e connotate da compiti generici. Per decidere se si tratta di profili elementari si deve fare riferimento anche alla descrizione dei profili professionali presenti nei contratti collettivi nazionali del lavoro di riferimento applicati dal soggetto ospitante.
  • 18. È possibile attivare tirocini per professioni riservate a professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche?
    (aggiornata il 19 febbraio 2018) È possibile attivare tirocini extracurriculari ai sensi della DGR 1816/2017 per professioni, ad esempio, di farmacista, avvocato, dottore commercialista, consulente del lavoro, notaio? In base alla regola generale, chiarita nell’accordo in materia di tirocini sottoscritto il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, non è possibile attivare tirocini per professioni per le quali è previsto lo svolgimento di un tirocinio per l’accesso alla professione stessa e per persone che abbiano già sostenuto l’esame abilitante o qualificante. Tali soggetti sia come persona fisica, che società di persone o società di capitali sono un datore di lavoro e possono accogliere, in quanto tale, soggetti in tirocinio, ma non per profili professionali riservati alle professioni abilitate. Quanto esposto vale solamente per le ccdd. “professioni ordinistiche”, cioè per le professioni per il cui esercizio è prevista l’iscrizione ad un ordine, come, a titolo di esempio, ingegnere, avvocato, geologo, ecc.; per quanto riguarda, invece, le professioni per il cui esercizio è si previsto un titolo abilitante, ma non l’iscrizione ad un vero e proprio ordine professionale, come, ad esempio, estetista, acconciatore, guida turistica, ecc., nulla osta la possibilità per la persona abilitata di usufruire dell’esperienza formativa propria del tirocinio anche per profili coincidenti con quello per cui hanno acquisito il titolo abilitante.
  • 19. La stessa persona può fare più tirocini per lo stesso profilo professionale?
    Sì, ma non con lo stesso soggetto ospitante. Allo stesso modo un lavoratore disoccupato può essere avviato in tirocinio per lo stesso profilo professionale del precedente rapporto di lavoro subordinato, purché con diverso datore di lavoro. Se il tirocinio si svolgesse con lo stesso datore di lavoro si configurerebbe il divieto di ripetibilità del tirocinio.
  • 20. È possibile fare un tirocinio presso un’associazione?
    Solamente se l’associazione ha almeno un dipendente a tempo indeterminato, o a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
  • 21. Cosa si intende per libero professionista e piccolo imprenditore?
    Le definizioni di libero professionista e piccolo imprenditore sono rilevanti perché i soggetti che appartengono a queste categorie anche senza dipendenti possono ospitare un tirocinante. Il libero professionista è colui che svolge abitualmente un’attività professionale economica in forma autonoma ed è iscritto in albi o elenchi professionali. (artt. 2229-2230 c.c.). Non può essere riconosciuto libero professionista, e pertanto non può ospitare un tirocinante, il libero professionista che svolge l’attività occasionalmente, così’ come non lo può fare il lavoratore autonomo titolare di P.IVA non iscritto in albi o elenchi professionali. Il piccolo imprenditore, ai sensi dell’art. 2083 del c.c. e’ il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il piccolo commerciante e colui che esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il piccolo imprenditore si differenzia dal lavoratore autonomo in quanto solo il primo è obbligato ad iscriversi al registro delle imprese delle Camere di Commercio, mentre il lavoratore autonomo non è tenuto ad iscriversi nel registro. Si precisa però che il soggetto ospitante, al fine di garantire un adeguato percorso formativo, scopo del tirocinio, debba inserire il tirocinante in un contesto organizzativo specifico ovvero un luogo di lavoro che gli permetta di acquisire nuove abilità e comportamenti e debba inoltre mettere disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate e previste nel progetto formativo. Deve essere inoltre garantita la presenza costante di una persona che svolga il ruolo di tutor.
  • 22. Come si calcola il numero di tirocinanti ammissibile presso uno stesso soggetto ospitante?
    Si calcola in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Non si contano il titolare, i soci dipendenti e i dipendenti con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori in apprendistato. Sono calcolati i lavoratori part-time per intero, come se fossero lavoratori full time, se svolgono più del 50 % dell’orario settimanale previsto dal CCNL, altrimenti non sono contati. I soci dipendenti si contano nel caso sussistano i seguenti requisiti: – l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (etero-direzione), – l’obbligo di prestare l’attività lavorativa in favore del datore di lavoro – un inserimento, continuo e sistematico, del dipendente all’interno dell’organizzazione tecnica, economica e amministrativa dell’impresa. Gli amministratori, i soggetti che detengono quote rilevanti di società, non possono essere contati, mentre soci dipendenti di cooperative sono contati. Indirettamente si ritiene che nel caso vi sia stata una comunicazione obbligatoria di assunzione, il socio dipendente è calcolato ai fini della determinazione del numero massimo di tirocini ospitabili, altrimenti non può essere contato.
  • 23. Cosa si intende per unità operativa?
    Il numero massimo dei tirocini ospitabili da un datore di lavoro si ricava dal numero dei dipendenti a tempo indeterminato, o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, presenti nella singola unità operativa. Per unità operativa si intende semplicemente la sede di lavoro, nel significato impiegato per le comunicazioni obbligatorie. Il numero pertanto dei dipendenti di un’unità operativa si desume dalla situazione che emerge dal riscontro nelle comunicazioni obbligatorie.
  • 24. Qualora si preveda di far svolgere il tirocinio in più sedi, come va compilato il progetto formativo e la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio?
    Deve essere indicata un’unica sede e quella che si ritiene prevalente in termini quantitativi, dove si realizza la maggior parte del tirocinio. Nel caso il tirocinante sia chiamato a svolgere la sua esperienza presso altre sedi del soggetto ospitante o fuori sede, per il tirocinante vanno effettuate le medesime comunicazioni che sono previste per i dipendenti dell’azienda. Per i tirocini finanziati con fondi della Regione, della Provincia o di altri enti potrebbero essere previste particolari adempimenti di comunicazione in caso di svolgimento di tirocinio fuori sede.
  • 25. Al fine della verifica del rispetto del limite numerico di tirocinanti, quale tipologia di tirocini si conteggiano?
    Si contano, ai fini della verifica del rispetto del limite numerico, tutti i tirocini extracurriculari (tirocini di inserimento lavorativo, formativi di orientamento ed estivi), i tirocini di extracomunitari (artt. 40 e 41 del DPR 394/1999) e i tirocini transnazionali. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini presi in carico da una Pubblica Amministrazione, attivati a favore di “disabili” (soggetti iscritti nell’elenco provinciale disabili come previsto della legge 68/99), e “soggetti in condizione di svantaggio” [soggetti appartenenti alle categorie definite nella legge 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di protezione internazionale (DPR 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.lgs 286/98), e vittime di tratta (D.lgs 24/2014); nonché i lavoratori che soddisfano contestualmente le seguenti 3 condizioni: svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014, definiti in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica amministrazione e con certificazione ISEE non superiore a quella richiesta per accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (attualmente Legge 15 marzo 2017 n. 33)]. Possono essere esclusi solo se previsto nei programmi regionali e secondo le regole previste dagli stessi, i tirocini attivati a favore di “categorie particolari di persone svantaggiate”: (soggetti non rientranti nella categoria di cui al punto 12 dell’art. 1 all’allegato “A” ala DGR 1816/17, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014 ed individuati nell’ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione). Sono altresì esclusi i tirocini attivati dai CPI a favore di minori in dispersione scolastica (minori segnalati ai CPI dagli organi competenti che abbiano assolto all’obbligo di istruzione o minori che abbiano compiuto 16 anni e si trovino nella condizione di cui all’art. 1 comma 2 DPCM 9.12.1999 n. 535. I tirocini a favore di tali soggetti potranno essere attivati solo dai CPI ai sensi della competenza loro assegnata dal Dlgs 76/2005).

    Sono inoltre esclusi:• I tirocini di inclusione sociale (DGR 1406/2016);• I tirocini curriculari;• I tirocini per accesso alle professioni;• I tirocini attivati in premialità, in deroga ai limiti numerici, così come individuati nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 5 dell’allegato “A” alla DGR 1816 del 2017. I soggetti promotori, tuttavia, anche se, dal punto di vista formale accertano che un datore di lavoro può, in base al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti nella unità operativa, ospitare persone in tirocinio, hanno il compito, in quanto responsabili dell’esperienza formativa, verificare se nella sede di svolgimento del tirocinio vi siano le condizioni affinché l’esperienza sia realmente formativa per il tirocinante.

  • 26. Cos’è il sistema di premialità del tirocinio? (aggiornata al 1 agosto 2018)
    La DGR 1816/2017 ha introdotto un sistema che premia i soggetti ospitanti/datori di lavoro che hanno assunto in apprendistato o con contratto di lavoro subordinato i tirocinanti riconoscendo agli stessi la possibilità di ospitare un numero maggiore di tirocinanti al limite previsto nel regolamento. Le assunzioni devono essere avvenute con contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi con orario settimanale almeno pari al 50 % dell’orario pieno oppure con contratto di apprendistato. L’art. 5 disciplina 3 diverse fasce di premialità a seconda del numero di lavoratori in organico dell’azienda assunti con contratto a tempo indeterminato (non sono rilevanti i lavoratori assunti a tempo determinato):

    1. Le aziende da 1 a 5 dipendenti
    2. Le aziende da 6 a 20 dipendenti
    3. Le aziende con più di 20 dipendenti.

    Ai commi 3,4 e 5 dell’art. 5 sono previste le soglie percentuali e il premio. La verifica sui tirocinanti assunti si effettua sulla base di tutti i tirocini extracurriculari che si sono conclusi negli ultimi 24 mesi con l’eccezione dei tirocini estivi di orientamento, in quanto il loro scopo non è evidentemente quello di favorire l’occupabilità dello studente bensì quello di orientarne le scelte per un rientro a scuola più consapevole

  • 27. Le Agenzie per il Lavoro possono promuovere un tirocinio?
    Sì, se sono tra gli enti accreditati ai servizi per il lavoro nella Regione del Veneto oppure iscritte al sistema di accreditamento nazionale purché abbiano una sede operativa nella Regione del Veneto. JOB & SCHOOL è AGENZIA PER IL LAVORO ACCREDITATA.
  • 28. Il tirocinio può essere svolto in fascia serale e/o notturna?
    Il tirocinio si svolge in fascia diurna. Solo se la particolare tipologia dell’attività lavorativa e la specifica organizzazione del lavoro richiedano uno svolgimento del tirocinio in fascia serale o notturna, è possibile far svolgere il tirocinio non in fascia diurna. Si precisa che nel caso l’attività lavorativa di un’azienda si svolga su turni con rotazione dei lavoratori, il tirocinio va comunque svolto in fascia diurna in quanto si presume che non vi siano attività che si espletano in orario serale o notturno che non si effettuano di giorno. Il giorno lavorativo si suddivide in orario diurno, serale, e notturno negli orari stabiliti nel CCNL applicato dal soggetto ospitante. Nel caso il CCNL non definisca l’orario serale o notturno o il soggetto ospitante non applichi alcun CCNL si considerino la seguente distinzione in fasce: diurna dalle 6.00 alle 20.00, serale dalle 20 alle 24.00, notturna dalle 00.00 alle 6.00. Nel caso si definisca un orario di tirocinio che comprenda più di una fascia nel progetto formativo vanno spuntate entrambe le fasce, anche se l’orario di tirocinio prevede uno svolgimento in una fascia in modo molto marginale.
  • 29. Nel corso dello svolgimento del tirocinio è possibile svolgere un’attività lavorativa?
    Il tirocinante, nel corso di svolgimento del tirocinio, può svolgere attività lavorative a condizione che:- si svolgano con un datore di lavoro diverso dal soggetto ospitante. Si precisa che qualora il tirocinante sia ospitato da un’agenzia per il lavoro, questa non può assumerlo per inviarlo in missione presso altro datore di lavoro;- non pregiudichino il sostanziale rispetto del progetto formativo; – si tratti di prestazioni lavorative (subordinate o autonome) che complessivamente (orario di tirocinio e orario di attività lavorativa) non occupino la persona per un orario settimanale superiore a 48 ore;

    È utile precisare che, anche se ai fini fiscali l’indennità corrisposta al tirocinante concorre quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, l’indennità di partecipazione non influisce sullo stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

  • 30. È possibile attivare contemporaneamente per lo stesso tirocinante più tirocini presso diversi soggetti ospitanti?
    Si. Complessivamente l’orario settimanale dei due tirocini non può eccedere le 48 ore settimanali e ciascun tirocinio non può prevedere meno di metà orario del CCNL applicato presso il soggetto ospitante. Il tirocinio è una politica attiva del lavoro finalizzato all’inserimento lavorativo e ad agevolare le scelte professionali, l’occupabilità e l’inserimento nel mercato del lavoro. Principio generale delle politiche del lavoro è che il soggetto che è impegnato in una politica non può svolgere contemporaneamente un’altra politica attiva. Le 2 esperienze di tirocinio pertanto per essere compatibili devono presentare elementi di comunanza di finalità e di acquisizione di competenze.
  • 31. Quale importo è da riconoscere al tirocinante di indennità di partecipazione?
    La DGR 1816/2017 ha elevato l’indennità minima di partecipazione al tirocinio a 450,00 euro o a 350,00 euro mensili se il tirocinante usufruisce del servizio mensa o gli vengono consegnati i buoni pasto. La nuova disciplina ha previsto che l’indennità sia corrisposta totalmente se il tirocinante ha un orario settimanale dal 70 % al 100 % dell’orario pieno. Per un’azienda dove l’orario settimanale è di 40 ore, al tirocinante sono riconosciuti almeno 450,00 euro o 350,00 euro, quando svolge almeno 28 ore. La delibera prevede anche che per un tirocinio con un orario tra il 50 % e il 70 % dell’orario pieno sia corrisposta un’indennità del 70 % degli importi sopra richiamati e quindi 315,00 euro o 245,00 euro mensili se con servizio mensa e buoni pasto. Se nel progetto formativo individuale di tirocinio è stato previsto un orario settimanale pieno e il tirocinante è stato assente per qualche giorno, qualora il motivo dell’assenza sia riconducibile al soggetto ospitante o ad assenze del tirocinante per causa di forza maggiore, debitamente giustificate, l’indennità è corrisposta per intero secondo l’importo previsto nel progetto formativo. Diversamente le assenza devono essere recuperate dal tirocinante. Nel caso, su base mensile, l’orario settimanale previsto inizialmente sia tra le 28 e le 40 ore, e sia, però, sceso mediamente sotto le 28 ore, il soggetto ospitante può riconoscer il 70% dell’importo di indennità previsto a progetto. Nel caso scenda sotto il 50 % mediamente, su base mensile, il soggetto ospitante può non riconoscere l’indennità. Per tirocini sorti con orario ridotto, per esigenze formative riconducibili a difficoltà del tirocinante, può succedere che mensilmente il soggetto non riesca ad essere presente per il 50 % dell’orario pieno, in tal caso si raccomanda di dare la possibilità di recuperare le ore nei mesi successivi.
  • 32. Il lavoratore che percepisce un ammortizzatore sociale (es. CIGS o NASPI) e viene avviato in tirocinio con corresponsione di un‘indennità di partecipazione perde l’ammortizzatore sociale?
    L’art. 14 dell’allegato A della DGR 1816/2017 stabilisce che al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione e tale obbligo, se non è assunto da altri soggetti, è in capo al soggetto ospitante – datore di lavoro. Tuttavia ai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo si prevede che:• Nel caso di tirocini in favore di soggetti sospesi in cassa integrazione, non sussiste l’obbligo a carico del soggetto ospitante di corrispondere l’indennità di partecipazione, ferma restando la facoltà di prevederla. A tali lavoratori non potrà essere corrisposta un’indennità superiore al minimo previsto (450,00 euro o 350,00 euro se con buoni pasto per l’orario pieno, o il 70 % di tali importi per un tirocinio con orario settimanale dal 50 al 70 % dello stesso).• Nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori percettori di NASPI o di altri ammortizzatori legati allo stato di disoccupazione, non sussiste l’obbligo di riconoscere l’indennità, ma vi è la facoltà di prevederla. La circolare INPS n. 174 del 23.11.2017 ha stabilito che l’indennità di disoccupazione è pienamente compatibile con i compensi derivanti da attività di tirocinio senza limite, tuttavia rimane la disposizione della DGR 1816/2017 per cui ai lavoratori percettori di ammortizzatore sociale, in assenza di rapporto di lavoro, è possibile riconoscere un’indennità di tirocinio non superiore a 600,00 euro mensili.
  • 33. L’indennità di partecipazione al tirocinio va calcolata in base alle ore effettivamente svolte?
    No. L’indennità è configurata come rimborso spese forfettario non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa; l’indennità si calcola e viene erogata per intero nel caso l’orario settimanale previsto volto sia almeno del 70% dell’orario pieno su base mensile; nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell’orario pieno, l’indennità è ridotta al 70%. Nei casi in cui invece si debba riconoscere l’indennità per periodi di tirocinio inferiori al mese (es. il periodo di tirocinio concordato non corrisponde a multipli di mese intero, oppure il tirocinio venga interrotto o il tirocinante si assenti senza giustificazione) l’indennità può essere riparametrata. Si fa riferimento alla modalità con cui l’INPS riconosce gli ammortizzatori sociali. Si prende l’importo mensile, si divide per 30 (anche se il mese è di 31 giorni, tranne che per il mese di febbraio per il quale si divide per i giorni effettivi) e si moltiplica per il numero dei giorni del mese fino al giorno di interruzione. Tali importi sono ulteriormente ridotti del 70% se il progetto prevede un monte ore dal 50 % al 70 % dell’orario pieno mensile. L’indennità deve essere corrisposta mensilmente da parte del soggetto ospitante. Nel caso il tirocinio si interrompa entro 2 settimane dall’inizio per dimissioni o per volontà del soggetto ospitante, al tirocinante può non essere riconosciuta l’indennità di partecipazione.
  • 34. Come si calcola l’indennità? Cosa si intende per indennità “lorda”?
    L’indennità di partecipazione al tirocinio è assimilata a reddito da lavoro e pertanto soggetta a trattenuta IRPEF, secondo le disposizioni vigenti. Il soggetto ospitante, o il soggetto che si farà carico dell’indennità di partecipazione, dovrà curare l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei redditi corrisposti e rilasciare al tirocinante l’idonea certificazione, onde consentire la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno precedente. Nella somma dell’indennità di partecipazione non rientrano i costi della copertura assicurativa. Per attivare un tirocinio, il primo adempimento è la sottoscrizione tra il soggetto ospitante e soggetto promotore di una convenzione nella quale i due soggetti si comunicano il possesso dei requisiti per svolgere la propria funzione, si richiamano i reciproci obblighi e si assumono i relativi impegni. Successivamente occorre predisporre un progetto formativo individuale con la collaborazione del tirocinante, nel quale si precisano tutti gli elementi propri dell’esperienza, copertura assicurativa, indennità di partecipazione e soprattutto obiettivi e contenuti formativi. Il progetto formativo, come pure la comunicazione di avvio del tirocinio devono essere caricate sul sistema delle comunicazioni obbligatorie. Il soggetto ospitante è tenuto a predisporre, per ogni tirocinante, un dossier delle evidenze, un fascicolo nel quale raccoglie ogni documentazione utile per la valutazione del percorso di tirocinio. Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante rilasciano al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio che, sulla base di quanto previsto sul progetto formativo e quanto presente nel dossier, si comunicano le attività che il tirocinante ha svolto nel periodo e le competenze eventualmente acquisite. Il tirocinio può prevedere una durata massima di 6 mesi, salvo deroghe particolari. Il soggetto promotore è chiamato però a valutare la congruità del periodo di tirocinio con gli obiettivi formativi. Importanti novità sulla disciplina dei tirocini sono state introdotte dalla Giunta regionale con la DGR 1816 del 7 novembre 2017, in ottemperanza all’impegno assunto in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome con la sottoscrizione dell’accordo del 25 maggio 2017 “Linee guida in materia di tirocini”, in tema di limiti numerici, ripetibilità del tirocinio, orario minimo, tutorato, indennità di partecipazione e controlli e sanzioni. Non sono disciplinati dalla Regione i tirocini curriculari, i tirocini per l’accesso alle professioni, mentre sono disciplinati con altra deliberazione i tirocini di inclusione sociale(DGR 1406/2016) e i tirocini per migranti extracomunitari (DGR 1150/2013).

    1. È previsto un limite massimo di indennità di partecipazione riconoscibile per un tirocinio? No, non è previsto. Tuttavia un’indennità di partecipazione che prevede un compenso superiore alla retribuzione di ingresso per un apprendista di pari livello (stesso profilo professionale), fa sorgere qualche dubbio sulla genuinità del tirocinio. In tali casi il soggetto promotore deve prestare particolare attenzione alle motivazioni che sottostanno al tirocinio. Il progetto formativo deve essere redatto in modo ineccepibile per porre lo stesso promotore al riparo da eventuali contestazioni degli organi ispettivi che potrebbero disporre per la riqualificazione del tirocinio in un rapporto di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
  • 35. È previsto un limite massimo di indennità di partecipazione riconoscibile per un tirocinio?
    No, non è previsto. Tuttavia un’indennità di partecipazione che prevede un compenso superiore alla retribuzione di ingresso per un apprendista di pari livello (stesso profilo professionale), fa sorgere qualche dubbio sulla genuinità del tirocinio. In tali casi il soggetto promotore deve prestare particolare attenzione alle motivazioni che sottostanno al tirocinio. Il progetto formativo deve essere redatto in modo ineccepibile per porre lo stesso promotore al riparo da eventuali contestazioni degli organi ispettivi che potrebbero disporre per la riqualificazione del tirocinio in un rapporto di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
  • 36. Si può modificare il modello di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante?
    No. Lo schema tipo di convenzione approvato dalla Regione Veneto non è modificabile nei contenuti e disposizioni. É possibile solamente inserire i loghi del soggetto promotore e/o ospitante o specificazioni che non influiscono sul contenuto della convenzione regionale.
  • 37. Quali sono gli adempimenti amministrativi per avviare un tirocinio?
    Prima di attivare un tirocinio è necessario sottoscrivere la convenzione di tirocinio, predisporre e firmare il progetto formativo, inviare detto progetto al sistema delle comunicazioni obbligatorie 8che produrrà un codice di protocollo) ed effettuare, infine, la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio richiamando il codice di protocollo del progetto.
  • 38. Chiarimenti sulla compilazione della convenzione
    Nelle premesse alla CONVENZIONE il soggetto ospitante dichiara, sotto la propria responsabilità, quindi consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci:

    che è in regola: con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); con l’applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale; con gli obblighi della Legge 68/99;

    di non aver in corso procedure concorsuali, oppure che sono in corso procedure concorsuali, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;

    che il tirocinante non verrà impiegato per: sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali;

    che non saranno ospitati tirocinanti:

    che hanno già svolto con lo stesso un precedente periodo di tirocinio, fatte salve le deroghe previste all’art. 8 del regolamento; che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi; che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l’attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017), lavoro dipendente, collaborazioni o prestazioni;

    per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi, fatta salva la deroga di cui all’art. 12 comma 5 del regolamento;

    per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria – CDS o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità; per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

    Nel caso in cui il soggetto ospitante non si trovi più nelle condizioni dichiarate nella premessa della CONVENZIONE non potranno essere attivati tirocini. Il soggetto ospitante è tenuto a informare prontamente il soggetto promotore della perdita di tali requisiti.

  • 39. Quale voce di premio INAIL deve essere utilizzata per l’apertura di un tirocinio?
    Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia di tirocini extracurriculari, l’INAIL ha chiarito, con circolare n. 16 del 4 marzo 2014, l’inapplicabilità dell’art. 18 della Legge 196/97 e dell’art. 3 del DM 142/98. In particolare ai sensi dell’art. 3 del DM 142/98 era consentito, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che il premio assicurativo per i tirocinanti fosse calcolato sulla base degli imponibili relativi al minimale giornaliero di rendita moltiplicato per i giorni di frequenza del tirocinio e per il tasso di cui alla voce di tariffa 0611 (Tariffa premi 2000). Venuta meno tale disposizione, l’INAIL ha fatto presente come occorra distinguere i tirocini che si svolgono in ambienti (laboratori, aule o simili locali) in disponibilità del soggetto formatore, per i quali si applica il tasso di tariffa proprio della voce “0611” delle varie gestioni, dai tirocini che invece si svolgono in ambiente lavorativo del soggetto ospitante per i quali occorre fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni esercitate dall’azienda /soggetto ospitante. Per i tirocini che prevedono attività parte in laboratorio e parte in situazione lavorativa si applica la classificazione tariffaria “0611” per il periodo svolto in laboratorio e la voce relativa alla specifica lavorazione per la parte svolta in ambito aziendale. L’INAIL ha confermato l’applicabilità della forma assicurativa in “gestione per conto” dello Stato per i tirocini attivati da istituzioni scolastiche e da Università statali. A tali tirocini però non è riconosciuto l’indennità per inabilità temporanea assoluta. Nella DGR 1816/2017, per i tirocini che si attivano, è stato chiaramente individuato nel soggetto promotore il soggetto responsabile dell’attivazione della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL. Tuttavia è stato anche consentito che gli oneri di assicurazione siano sostenuti dal soggetto ospitante. Nel caso in cui l’obbligo di assicurare il tirocinante sia rimasto in carico al soggetto promotore, questi dovrà, oltre ad effettuare i dovuti versamenti dei premi INAIL calcolati su voci di premio corrispondenti alle lavorazioni svolte nel contesto aziendale ove si svolge il tirocinio, anche curare gli adempimenti di apertura di voci di premio conformi a tali lavorazioni, se non precedentemente attivate. Nel caso invece l’obbligo di assicurazione sia stato assunto dal soggetto ospitante, questi potrà utilizzare le voci di premio INAIL che l’azienda utilizza per assicurare i propri lavoratori del contesto lavorativo dove si svolge il tirocinio.